1. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione, una copia del bilancio di esercizio deve essere, a cura degli amministratori,