Art. 20.
(Scritture contabili e bilancio).

      1. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

      2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

      3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione, una copia del bilancio di esercizio deve essere, a cura degli amministratori,

 

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trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per i beni e le attività culturali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.